L’avv. Emanuela Zardo è avvocato per quanto concerne il diritto immobiliare, trattando tra le altre, i vizi e difetti di costruzione.
Nella ristrutturazione e nell’acquisto di nuovi edifici si può incorrere nelle classiche questioni che riguardano appaltatore, subappaltatore, committente, acquirente ed impresa edile di costruzioni.
Nel caso tipico si incorre in quelli che possono essere i vizi di costruzione.
Il costruttore è tenuto alla consegna dell’opera finita a ‘regola d’arte’.
Articolo 1667. L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
Si possono riscontrare vari difetti, di varia entità, vizi lievi o gravi difetti quali: distacchi, difetti agli impianti idraulici o elettrici, esecuzioni non a regola d’arte, difetti ai pavimenti o agli infissi, problemi agli impianti di riscaldamento, infiltrazioni, difetti di impermeabilizzazione, ecc.
Per difetti gravi che si riscontrino entro 10 anni dal compimento dell’opera deve essere fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.
Articolo 1669. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Avv. Emanuela Zardo
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